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Contenziosi (26 settembre 2019)

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Dla Piper vince con Elantas al tribunale di Ancona Dla Piper ha difeso Elantas, società attiva nella produzione di materiali isolanti per l'industria elettrotecnica impiegati in motori elettrici, automobili, televisori, generatori eolici e computer, in un contenzioso relativo alle violazioni di segreti commerciali da parte di un ex dipendente. Nel procedimento di primo grado Elantas è stata rappresentata da Dla Piper con il partner Roberto Valenti, la lawyer Laura Gastaldi, Fulvia Cosattini e Micaela Jerusalmi, coadiuvati da Andrea Molinelli di Ancona e Alessandro Luzi di Ascoli Piceno. Il tribunale di Ancona - sezione specializzata in materia di impresa ha infatti condannato l'ex amministratore delegato della società al risarcimento di 4,5 milioni di euro in relazione alla riproduzione e all’utilizzo non autorizzato di segreti commerciali dopo la cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione con l'azienda. La decisione è stata appellata avanti la Corte d'Appello di Ancona. Nella decisione un particolare rilievo va attribuito al fatto che, sulla base del valore di bilancio del patrimonio informativo sopra indicato, il danno per la società è stato stimato applicando il criterio della royalty "teoriche" che sarebbero state richieste dall'azienda per concedere a terzi l'utilizzo dei segreti industriali, a prescindere dall’effettivo utilizzo che dei documenti è stato fatto dall’ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Pirola Pennuto Zei vince con Tecnoparco Valbasento in Cassazione Pirola Pennuto Zei, con il partner Tonio Di Iacovo, ha assistito Tecnoparco Valbasento contro l’agenzia delle dogane e dei Monopoli innanzi alla corte di Cassazione. La suprema corte, in accoglimento del ricorso proposto da Pirola Pennuto Zei, ha riconosciuto che il diritto al rimborso della c.d. ecotassa (la quale ha natura di accise e imposta al consumo), derivante da eccedenza d'imposta versata secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile, non è soggetto alla previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 29, comma 4, L. 428/1990 nel diverso caso di pagamento di tributi riconosciuti indebiti perché incompatibili con norme comunitarie. Cassata la sentenza impugnata e accolto l’originario ricorso della contribuente, non rimane all’agenzia delle dogane che provvedere al relativo rimborso in favore della società contribuente.

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